IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 
  Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello  Statuto
speciale predetto; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le  finanze
e per il bilancio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art 1. 
 
  La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote fisse
di proventi erariali indicati dall'art. 49 dello  Statuto  ha  inizio
dal  26  maggio  1964,  data  della  prima  riunione  del   Consiglio
regionale. 
  Il primo esercizio finanziario  decorre  dalla  stessa  data  e  si
chiude il 31 dicembre 1964.