IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio; Decreta: Art 1. La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote fisse di proventi erariali indicati dall'art. 49 dello Statuto ha inizio dal 26 maggio 1964, data della prima riunione del Consiglio regionale. Il primo esercizio finanziario decorre dalla stessa data e si chiude il 31 dicembre 1964.